La presunta veggente della Madonna di Trevignano, Giuseppina Scarpulla, più nota come Gisella Cardia, torna all’attacco in una memoria difensiva del proprio avvocato. Le argomentazioni, tuttavia, confondono la libertà religiosa e di culto con la disciplina canonica la cui autorità risiede nel vescovo diocesano che insieme alla Santa Sede ha già sconfessato le presunte apparizioni e nel merito interdetto ogni assembramento e proselitismo.

Gisella Cardia ha recentemente denunciato un presunto “clima persecutorio” dopo che le autorità hanno limitato i raduni religiosi e rimosso le croci dal sito delle apparizioni. Tuttavia, è cruciale distinguere tra libertà di culto e abuso di autorità religiosa. Le restrizioni imposte non sono un attacco alla fede, ma un necessario intervento per mantenere l’ordine pubblico e il rispetto delle leggi.

Questo episodio evidenzia un problema più ampio: la veggente, che si dichiara cattolica, non rispetta le leggi canoniche né le direttive del vescovo diocesano, responsabile della regolamentazione del culto nel territorio. 

Questo comportamento non è isolato; esistono precedenti, anche recenti, di preti sospesi “a divinis” che, rimossi dalla Santa Sede dalla loro carica di superiori, ad esempio, continuano a celebrare Messe e a ricevere voti nelle compagini religiose abusive da essi ricreate, come nel caso di un fondatore in Irpinia. 

Tali pratiche sfruttano il nome della Chiesa e di santi come P. Pio per ingannare i fedeli e plagiare giovani vite anestetizzate dal messianismo profetico e da riti più teatrali che sacramentali.

La libertà religiosa è un diritto fondamentale, ma non deve essere utilizzata come scudo per azioni illegali o dannose su giovani vite. 

Quando si impedisce a delle giovani di studiare e lavorare per integrare un gruppo sotto il potere di un “santone” è moralmente deplorevole e penalmente rilevante.

Le autorità devono garantire che il culto sia esercitato nel rispetto delle leggi e delle norme canoniche, proteggendo così sia la fede autentica che la sicurezza pubblica.