La giudice di Milano nega la convalida del fermo e respinge la richiesta di custodia cautelare: mancano il pericolo di fuga e i gravi indizi per i reati contestati. Una decisione che distingue la protesta dall’istigazione criminale e mette in difficoltà la narrazione politica della “regia” del disordine. Per una cultura giuridica cristiana, nessuna persona può diventare il prezzo della rassicurazione pubblica.

Il carcere non può servire a dare un volto alla paura. Né a fornire al governo una spiegazione rassicurante del malcontento: abbiamo trovato chi lo organizza, individuato chi lo alimenta, assicurato alla giustizia la sua presunta mente. In uno Stato costituzionale, tra la convenienza di questa narrazione e la porta di una cella devono esserci fatti, norme e un giudice indipendente.

Nel caso di Youssef Siher, quel controllo ha prodotto una decisione netta. La giudice per le indagini preliminari di Milano, Tiziana Landoni, ha negato la convalida del fermo e respinto la richiesta di custodia cautelare, disponendo la liberazione del trentenne detenuto a San Vittore. Secondo le motivazioni riportate dalla stampa, gli elementi raccolti non sostengono, allo stato, le contestazioni formulate dalla Procura. L’indagine può proseguire: la scarcerazione non è una sentenza definitiva di assoluzione. Ma questa precisazione non attenua la portata del provvedimento. Significa che, sulle carte finora presentate, mancavano le condizioni per privare Siher della libertà.

È proprio qui che comincia il diritto, e dovrebbe fermarsi la propaganda.

Due decisioni, due ragioni giuridiche

La mancata convalida del fermo e il rigetto della misura cautelare rispondono a questioni distinte. La prima verifica se fosse giustificato il provvedimento urgente già adottato. La seconda riguarda la possibilità di mantenere una restrizione della libertà attraverso una misura disposta dal giudice.

Sul fermo, Landoni individua l’assenza di un fondato pericolo di fuga. La ricostruzione riportata nell’articolo è concreta: Siher è nato in Italia, possiede documenti regolari, ha famiglia, dimora e lavoro nel Paese. Gli investigatori hanno saputo dove si trovava dai suoi genitori. La permanenza presso un’amica, in mancanza di altri elementi, non dimostra un tentativo di sottrarsi alle indagini; la giudice rileva, inoltre, che non risulta ne fosse a conoscenza.

Non sono dettagli biografici inseriti per suscitare simpatia. Sono circostanze pertinenti alla domanda che la legge impone: quali fatti rendevano fondata la previsione che quella persona sarebbe fuggita?

La gravità del titolo di reato non può rispondere al posto delle prove. Scrivere “terrorismo” su un fascicolo non rende automaticamente fuggitivo chi vi è indagato.

Quanto alla custodia cautelare, il difetto è ancora più radicale: secondo la giudice mancano i gravi indizi di colpevolezza relativi alle fattispecie contestate. È la soglia generale richiesta dall’articolo 273 del codice di procedura penale. Le esigenze cautelari non possono supplire alla sua assenza: prima di interrogarsi sul rischio di altri reati, bisogna dimostrare che esista una consistente base indiziaria per quelli attribuiti.

La Costituzione, all’articolo 13, sottopone ogni restrizione della libertà a condizioni legali e a un controllo motivato. All’articolo 27 stabilisce il carattere personale della responsabilità penale e la presunzione di non colpevolezza sino alla condanna definitiva. Queste garanzie operano proprio quando il clima pubblico suggerirebbe di procedere più in fretta.

Le parole aspre non bastano a costruire un reato

Il nucleo dell’ordinanza, per quanto emerge dai passaggi pubblicati dal Fatto Quotidiano, riguarda il contenuto effettivo dei messaggi. La giudice distingue la durezza della critica politica dall’istigazione a commettere delitti.

Siher avrebbe usato espressioni volgari contro lo Stato, il governo e i mezzi di informazione. Avrebbe evocato una “guerra” contro un presente giudicato intollerabile. Ma il linguaggio politico va interpretato nel contesto e nel suo significato concreto: una metafora aggressiva non costituisce, per ciò solo, un invito penalmente rilevante alla violenza.

La libertà di manifestazione del pensiero non protegge soltanto le opinioni formulate con educazione e moderazione. Se il confine della liceità coincidesse con il grado di irritazione suscitato nel governo, il diritto di critica dipenderebbe dalla suscettibilità di chi esercita il potere.

Naturalmente le parole possono costituire reato. Un’istigazione può essere pericolosa anche prima che qualcuno la raccolga. Occorre però individuarne il contenuto criminale e valutarne concretamente la capacità di sollecitare delitti. Nell’analisi della giudice, questi elementi non emergono: i messaggi indicano mobilitazioni periodiche, partecipazione e sensibilizzazione, senza tradursi nella promozione delle condotte violente ipotizzate dall’accusa.

Nemmeno la formula “disobbedienza civile” attribuisce un’immunità generale. Un comportamento non diventa lecito solo perché chi lo compie gli assegna quel nome. Ma vale anche il contrario: evocare la disobbedienza civile non dimostra automaticamente un progetto criminoso. Il giudice deve esaminare gli atti proposti, non processare l’etichetta.

Il documento pubblicato e quello rimasto nel computer

Un altro passaggio illumina la distanza tra una suggestione investigativa e una prova pertinente. Nel computer di Siher era presente un documento più ampio rispetto alle quattro pagine condivise nella chat. Secondo le motivazioni riportate, i riferimenti a strumenti offensivi appartenevano al testo integrale, non alle pagine effettivamente diffuse.

La distinzione è decisiva per valutare l’istigazione pubblica. Non si può attribuire alla comunicazione un contenuto che non risulta comunicato.

Il materiale conservato su un dispositivo può avere rilievo investigativo e deve essere esaminato. Ma il suo possesso non dimostra da solo che ogni indicazione sia stata fatta propria, promossa o trasmessa agli altri. Qui la selezione delle pagine pubblicate viene letta dalla giudice come un elemento coerente con modalità di protesta prive dell’organizzazione violenta contestata.

Analogo rigore riguarda i messaggi di altri partecipanti: amministrare una chat non rende automaticamente responsabili di ogni frase scritta al suo interno. Occorre accertare il contributo personale. Nei passaggi citati, Landoni rileva che Siher non risulta aver incoraggiato le proposte violente formulate da alcuni utenti.

È l’applicazione di un principio elementare: la responsabilità penale non si propaga per vicinanza digitale.

Il terrorismo non è il nome più forte del dissenso

La finalità terroristica richiede presupposti specifici. L’articolo 270-sexies del codice penale considera la capacità delle condotte, per natura o contesto, di arrecare grave danno a un Paese o a un’organizzazione internazionale, insieme alle finalità tipizzate dalla norma, tra cui l’intimidazione della popolazione e la destabilizzazione delle strutture fondamentali. Non basta che una protesta sia radicale o pretenda di modificare le decisioni pubbliche.

Nell’ordinanza, come riportata, la giudice non ravvisa questi caratteri nelle condotte esaminate. Né individua la promozione di un’aggregazione destinata agli atti violenti necessari a sostenere l’ulteriore contestazione.

Quanto al nuovo reato richiamato dall’accusa, introdotto a ridosso del fermo, resta inoltre fermo un principio generale: una norma incriminatrice sopravvenuta non può essere applicata retroattivamente a fatti precedenti. Questa osservazione non va presentata come una motivazione della decisione se non risulta dal provvedimento; indica però quanto sia indispensabile verificare con precisione tempi e condotte quando una nuova legge incontra immediatamente un caso politicamente esposto.

La difficoltà del governo e la tentazione del diversivo

La presidente del Consiglio ha reagito definendo la decisione «vergognosa» e presentandola come una mortificazione del lavoro delle forze dell’ordine e degli inquirenti. È una reazione politicamente grave, perché sposta l’attenzione dagli argomenti del provvedimento alla delegittimazione di chi lo ha adottato.

Il lavoro investigativo merita rispetto. Proprio per questo deve poter essere verificato. Una richiesta della Procura non acquista forza di verità perché coincide con l’aspettativa dell’esecutivo. Il giudice che la respinge motivatamente esercita la funzione per la quale esiste.

La figuraccia politica consiste nell’avere bisogno che una ricostruzione accusatoria regga anche quando il controllo giudiziario ne rileva le carenze. E diventa più seria quando, invece di confrontarsi con tali carenze, si presenta il giudice come un impedimento alla sicurezza.

Qui affiora la tentazione del diversivo. Attribuire il malcontento a una “mente” consente di raccontarlo come un prodotto artificiale: qualcuno lo fabbrica, qualcuno lo dirige, dunque basterebbe neutralizzarlo. È una spiegazione comoda per qualsiasi governo. Permette di parlare molto degli organizzatori e poco delle ragioni per cui una protesta trova ascolto.

Non abbiamo elementi per affermare che l’indagine sia stata ordinata dal governo o costruita consapevolmente per questo scopo. La responsabilità delle iniziative giudiziarie appartiene agli organi che le assumono. Ma l’uso politico di una vicenda è un altro piano, e su quel piano la critica può essere severa: cercare nella figura del presunto regista una foglia di fico espone l’esecutivo alla nudità della propria insufficienza quando quella figura non supera il controllo delle carte.

Le devastazioni devono essere perseguite attraverso l’identificazione dei responsabili. Il malcontento deve essere affrontato anche attraverso l’ascolto e le risposte politiche. Confondere i due compiti danneggia entrambi.

La persona non è un mezzo di governo

Per un pensiero giuridico cattolico, il punto conclusivo è la dignità della persona. Nessuno può essere impiegato come strumento per rassicurare una maggioranza, esibire fermezza o offrire un bersaglio all’indignazione collettiva. La tutela del bene comune comprende la sicurezza, ma comprende anche la protezione dall’esercizio arbitrario del potere.

Non occorre condividere le idee di Siher, apprezzarne il linguaggio o aderire alle sue mobilitazioni per riconoscergli le garanzie dovute. Quelle garanzie non sono un premio alla consonanza politica. Proteggono anche chi ci disturba, chi ci contraddice, chi giudichiamo profondamente in errore.

Quattro giorni di carcere non sono una parentesi astratta. Appartengono alla vita di una persona, ai suoi legami, alla sua reputazione. L’accertamento delle responsabilità potrà continuare, con gli strumenti previsti dalla legge. Ma nessuna esigenza comunicativa può rendere accettabile una detenzione priva dei presupposti richiesti.

La domanda che il governo dovrebbe rivolgersi, dopo questa decisione, riguarda dunque la propria capacità di affrontare la contestazione senza pretendere che il giudice ne confermi la rappresentazione più allarmante.

Una democrazia mostra forza quando individua chi commette violenza e lo giudica con prove adeguate. La mostra anche quando lascia libero chi, sulle carte disponibili, non può essere legittimamente trattenuto. In quel momento lo Stato non arretra: mantiene la parola data nella Costituzione.