Isonomia sostanziale, merito e bene comune

La solidarietà conduce naturalmente all’isonomia sostanziale perché rivela una verità che l’uguaglianza formale da sola non sempre riesce a cogliere: diritti identici possono generare opportunità profondamente diverse quando si scontrano con condizioni di partenza disuguali. L’uguaglianza davanti alla legge rimane una conquista indispensabile della civiltà giuridica, ma non esaurisce la richiesta di giustizia. Un quadro giuridico può trattare tutti allo stesso modo e, proprio perché rimane indifferente alle condizioni concrete delle persone, finire per rafforzare quegli ostacoli che rendono accessibile ad alcuni ciò che per altri rimane solo una possibilità astratta. L’isonomia sostanziale nasce proprio da questo punto: dalla necessità di portare l’universalità della dignità nella realtà concreta dell’esistenza. Non cerca di uniformare le biografie, né promette esiti identici. Richiede piuttosto che nessuna circostanza legata alla nascita, alla vulnerabilità fisica, alla condizione economica, all’appartenenza culturale, al genere, al contesto territoriale o allo svantaggio educativo diventi una determinazione a priori del destino di una persona.

La giustizia non consiste nel far vivere a tutti la stessa vita, ma nel rifiutare che alcune vite siano strutturalmente private della possibilità di essere autenticamente scelte. L’isonomia non è quindi livellamento, ma pari riconoscimento della soggettività; non cancella le differenze, ma impedisce che si trasformino in gerarchie. Se la dignità afferma che ogni persona possiede lo stesso valore e la solidarietà riconosce che il destino dell’altro non è estraneo al proprio, l’isonomia chiede all’ordinamento giuridico di tradurre questa uguaglianza di valore in condizioni effettive di libertà¹. È in questa prospettiva che il principio della rimozione degli ostacoli acquista una particolare profondità filosofica. Rimuovere non significa modellare la società secondo un disegno uniforme, ma identificare quelle condizioni economiche, sociali, territoriali, culturali o tecnologiche che rendono le libertà formalmente riconosciute meramente nominali. Non basta affermare il diritto all’istruzione se la povertà, la distanza o la mancanza di risorse ne impediscono l’accesso; non basta proclamare il diritto alla salute se le cure rimangono fuori portata; non basta riconoscere la libertà contrattuale quando una profonda asimmetria di potere priva una delle parti di qualsiasi alternativa reale; non basta aprire formalmente la partecipazione se l’assenza di conoscenze o di strumenti informativi condanna certe voci all’irrilevanza. L’accessibilità diventa così una categoria di giustizia.

Una porta non è veramente aperta solo perché nessuna regola vieta di varcarla: occorre considerare anche il percorso necessario per raggiungerla².

La libertà formale rimuove il divieto; la giustizia sostanziale si chiede se esistano condizioni ragionevoli affinché quella libertà possa essere esercitata. Questo approccio ci permette anche di ripensare il rapporto tra uguaglianza e merito. Il merito ha un valore autentico quando riconosce l’impegno, la responsabilità, la creatività e l’abilità; perde però forza quando dimentica le condizioni che ne hanno reso possibile l’espressione. Nessun talento si sviluppa nel vuoto.

L’istruzione, la salute, la stabilità familiare, l’ambiente culturale, il territorio, la sicurezza economica e l’accesso alla conoscenza plasmano profondamente la possibilità di sviluppare le proprie capacità. Riconoscere tali condizioni non significa negare la responsabilità personale, ma liberare il merito dalla finzione dell’autosufficienza. Una società veramente meritocratica non è semplicemente quella che premia chi ha successo, ma quella che amplia il più possibile il numero di coloro ai quali viene data l’opportunità di mettere alla prova e sviluppare le proprie capacità. L’isonomia sostanziale non si oppone all’eccellenza; al contrario, cerca di diffondere le condizioni in cui l’eccellenza possa emergere³. La questione decisiva diventa quindi non solo chi ha successo, ma quanti talenti rimangono inespressi a causa della povertà, dell’esclusione educativa, della marginalità territoriale o di condizioni discriminatorie. Una società che non permette lo sviluppo delle capacità non produce solo ingiustizia nei confronti degli individui; essa si impoverisce, perché rinuncia a risorse di intelligenza, creatività e partecipazione che potrebbero altrimenti diventare parte del patrimonio comune. Per questo motivo, la rimozione degli ostacoli trova il suo necessario complemento nella sussidiarietà⁴.

Sostenere non significa sostituire. Una politica che trasformasse la vulnerabilità in una condizione permanente tradirebbe l’autonomia che intendeva proteggere. Solidarietà e sussidiarietà esprimono invece due movimenti convergenti: nessuno dovrebbe essere abbandonato alla propria vulnerabilità, ma nessuno dovrebbe essere privato della possibilità di diventare protagonista della propria storia. Il sostegno è autenticamente emancipatorio quando rafforza la capacità, la responsabilità e la partecipazione.

Da questa prospettiva, la dignità impedisce che l’assistenza degeneri in paternalismo; la solidarietà libera l’autonomia dall’illusione dell’isolamento; l’isonomia costruisce le condizioni istituzionali all’interno delle quali quella stessa autonomia può diventare effettiva. La loro unità non produce dipendenza, ma possibilità. Da questo quadro emerge una concezione più esigente del bene comune. Esso non può essere ridotto alla semplice somma degli interessi individuali, perché esistono beni la cui stessa esistenza dipende dalla qualità delle relazioni e che nessuno può produrre o possedere da solo.

La pace, la fiducia, la conoscenza, la qualità delle istituzioni, la sicurezza, la salute pubblica, la coesione sociale, la cultura e l’ambiente appartengono a questa dimensione condivisa: crescono attraverso la partecipazione e si deteriorano quando prevale una logica puramente appropriativa⁵. In questo senso, il bene comune è il bene della relazione stessa. Non è un limite esterno imposto alla persona, ma l’ambiente in cui la libertà può svilupparsi senza che la realizzazione di una persona richieda la sminuizione di un’altra. È l’insieme dinamico di condizioni che permette alle differenze di coesistere senza trasformarsi in disuguaglianze irreversibili e alle capacità di emergere senza essere determinate dall’origine. Per questo motivo, la qualità di un ordine giuridico e politico non può essere misurata esclusivamente dalla quantità di risorse prodotte o dalla rapidità del processo decisionale.

Occorre anche chiedersi quali possibilità concrete quelle risorse e quelle decisioni rendano disponibili. Una società può crescere economicamente e allo stesso tempo restringere la mobilità sociale; può innovare tecnologicamente generando al contempo nuove forme di esclusione; può ampliare formalmente i diritti senza ridurre gli ostacoli che ne impediscono l’effettivo esercizio. Una governance orientata al bene comune deve quindi guardare non solo ai risultati aggregati, ma alla qualità delle opportunità che genera: chi può accedere alla conoscenza, chi può partecipare, chi può trasformare un talento in un progetto di vita, chi ha alternative reali e chi invece rimane intrappolato dalle proprie condizioni di partenza. La giustizia sostanziale non promette di eliminare ogni disuguaglianza né di rimuovere l’inevitabile fragilità dell’esistenza. Chiede qualcosa di più essenziale e più realistico: che le istituzioni non rimangano indifferenti alla distanza tra un diritto riconosciuto e la possibilità concreta di esercitarlo. Quando tale distanza diventa strutturale, la neutralità rischia di cessare di essere imparzialità e di trasformarsi in abbandono.

L’isonomia sostanziale restituisce così all’uguaglianza il suo significato più profondamente umano. Essere uguali non significa essere identici, ma essere riconosciuti come soggetti di possibilità. Significa poter entrare nella storia comune non come destinatari passivi di condizioni già date, ma come persone capaci di scegliere, contribuire, assumersi responsabilità e trasformare ciò che hanno ricevuto. È in questo passaggio che giustizia e libertà si incontrano.

Non quando la politica promette a tutti lo stesso risultato, ma quando impedisce che l’origine determini irrevocabilmente il destino; non quando cancella le differenze, ma quando impedisce che diventino gerarchie; non quando sostituisce l’iniziativa personale, ma quando ne rende possibile l’esercizio. Il bene comune assume così la forma di uno spazio condiviso di possibilità. Una comunità è tanto più giusta quanto più garantisce che nessuno rimanga prigioniero della propria condizione di partenza e che ogni persona possa contribuire, secondo le proprie capacità, alla costruzione del mondo comune. L’isonomia non chiede alla politica di rendere uguali le vite; chiede che alcune vite non siano rese meno libere di altre fin dall’inizio.

Note

[1] Constitution of the Italian Republic, art. 3, second paragraph.

[2] Cf. A. SEN, The Idea of Justice, cit., passim; M.C. NUSSBAUM, Creating Capabilities. The Human Development Approach, Harvard University Press, Cambridge, MA 2011, passim.

[3] Cf. M.C. NUSSBAUM, Creating Capabilities. The Human Development Approach, cit., passim; A. SEN, The Idea of Justice, cit., passim.

[4] Constitution of the Italian Republic, art. 118, final paragraph; Treaty on European Union, art. 5.

[5] Cf. S. RODOTÀ, I beni comuni, Pitagora, Naples 2018, passim; FRANCIS, Laudato si’, cit., no. 156.